LE ASTE GIUDIZIARIE
Le aste giudiziarie sono uno strumento per attuare la vendita forzata di un bene. La legge prevede che, se un privato o una società sono gravati da debiti insoluti o sono dichiarati falliti, i loro beni vengono assoggettati a vendita forzata.Le aste giudiziarie possono riguardare sia la vendita di beni immobili sia di beni mobili.
Le fasi delle vendite sono:
- La vendita senza incanto o con incanto
- L'eventuale offerta in aumento di un quinto
- Il decreto di trasferimento
La vendita senza incanto
- Le offerte di acquisto redatte in carte legale dovranno essere presentate in Cancelleria entro le ore 12 del giorno indicato nell'ordinanza di vendita. L'offerta deve essere depositata in doppia busta chiusa
:- sulla prima busta (quella che rimane all'interno) saranno indicati, a cura dell'offerente, il nome del Giudice o del professionista (Custode Giudiziale o Curatore Fallimentare) ai sensi dell'art. 591 bis; c.p.c. e la data e l'ora dell'udienza fissata per l'esame delle offerte - la prima busta sarà inserita in una seconda busta, chiusa a cura dell'offerente;
- sulla seconda busta (busta esterna) il cancelliere ricevente annota: il nome di chi procede materialmente al deposito, previa sua identificazione; il nome del Giudice o del professionista (Custode Giudiziale o Curatore Fallimentare); la data dell'udienza fissata per l'esame delle offerte. Non potrà essere apposta alcuna altra indicazione.
- L'offerta dovrà contenere:
- Il cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, stato civile, recapito telefonico del soggetto a cui andrà intestato il bene (non sarà possibile intestare il bene a soggetto diverso da quello che sottoscrive l'offerta, salvi i casi di legge) il quale dovrà anche presentarsi alla udienza fissata per la vendita. Se l'offerente è coniugato e in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge. Se l'offerente è minorenne, l'offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del giudice tutelare. Se l'offerente agisce quale legale rappresentante, la denominazione, la sede e il codice fiscale della società per la quale agisce.
- I dati identificativi del bene per il quale l'offerta è proposta ovvero il numero della procedura e l'indicazione del lotto (in caso di presenza di più lotti).
- L'indicazione del prezzo offerto, che non potrà essere inferiore al prezzo minimo indicato nell'avviso di vendita, a pena di esclusione, le modalità ed il termine di versamento, salvo quanto previsto al punto 5).
- L'espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima o dell'inventario.
- All'offerta dovranno essere allegati: un assegno circolare non trasferibile intestato al Custode Giudiziale o al Curatore Fallimentare secondo le indicazioni del singolo avviso, per un importo pari al 10% del prezzo offerto, a titolo di cauzione, che sarà trattenuta in caso di rifiuto dell'acquisto, salvo il maggior danno. Ed inoltre:
- Se l'offerente è persona fisica:
- copia fotostatica del documento di riconoscimento; - copia fotostatica del codice fiscale; - Se l'offerente è persona giuridica:
- copia fotostatica del documento di riconoscimento del legale rappresentante; - copia fotostatica del codice fiscale del legale rappresentante; - certificato recente della Camera di Commercio dal quale risultano i poteri del legale rappresentante.
- Se l'offerente è persona fisica:
- L'offerta presentata è irrevocabile, con le eccezioni previste dall'art. 571 c.p.c.. Essa peraltro non dà diritto all'acquisto restando in facoltà del Giudice sospendere la vendita ai sensi dell'art. 586 c.p.c.. L'offerente è tenuto a presentarsi all'udienza sopra indicata, anche per partecipare all'eventuale gara. In mancanza il bene potrà essere aggiudicato ad altro offerente anche per minore importo, salvo il risarcimento dei danni.
- Il saldo del prezzo dovrà essere versato entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo il minor termine proposto dall'aggiudicatario. L'importo delle spese e degli oneri tutti conseguenti all'aggiudicazione sarà indicato, in via presuntiva e salvo conguaglio dal Custode Giudiziale o al Curatore Fallimentare: esso dovrà essere versato prima della emissione del decreto di trasferimento. In caso di vendita ad opera di creditore fondiario, e salvo richiesta di subentro, l'aggiudicatario verserà all'Istituto mutuante entro 40 giorni dall’aggiudicazione ai sensi dell'art. 41 T.U. n. 385/1993 la parte di prezzo corrispondente al credito ancora spettante per capitale, interessi e spese di esecuzione, salvo più esatta quantificazione all'atto del riparto. L'eventuale residuo del saldo prezzo sarà dovuto al Custode Giudiziale o al Curatore Fallimentare.
- In caso di inadempimento, l'aggiudicazione sarà revocata e l'aggiudicatario perderà la cauzione versata.
- Le buste (la prima busta quella che rimane all'interno) saranno aperte all'udienza fissata alla presenza degli offerenti; in caso di più offerte valide, si procederà alla gara sulla base della offerta più alta. Nel corso di tale gara potranno essere fatte offerte in aumento, con rilancio minimo non inferiore a quello fissato nell'ordinanza di vendita.
- Il bene verrà definitivamente aggiudicato a chi avrà effettuato il rilancio più alto. Alla vendita senza incanto non è applicabile l'art. 584 c.p.c. mentre resta salva la possibilità di sospendere la gara o la emissione del decreto di trasferimento ai sensi dell'art. 586 c.p.c..
- Le istanze di partecipazione all'acquisto redatte in carte legale dovranno essere presentate in Cancelleria entro le ore 12 del giorno precedente la data della vendita.
L'offerta deve essere depositata in doppia busta chiusa
:
- sulla prima busta (quella che rimane all'interno) saranno indicati, a cura dell'offerente, il nome del Giudice o del professionista (Custode Giudiziale o Curatore Fallimentare) ai sensi dell'art. 591 bis; c.p.c. e la data e l'ora dell'udienza fissata per l'esame delle offerte - la prima busta sarà inserita in una seconda busta, chiusa a cura dell'offerente;
- sulla seconda busta (busta esterna) il cancelliere ricevente annota: il nome di chi procede materialmente al deposito, previa sua identificazione; il nome del Giudice o del professionista (Custode Giudiziale o Curatore Fallimentare); la data dell'udienza fissata per l'esame delle offerte. Non potrà essere apposta alcuna altra indicazione.
- La richiesta di partecipazione dovrà contenere:
- Il cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, stato civile, recapito telefonico del soggetto a cui andrà intestato il bene (non sarà possibile intestare il bene a soggetto diverso da quello che sottoscrive l'offerta, salvi i casi di legge) il quale dovrà anche presentarsi alla udienza fissata per la vendita. Se l'offerente è coniugato e in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge. Se l'offerente è minorenne, l'offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del giudice tutelare. Se l'offerente agisce quale legale rappresentante, la denominazione, la sede e il codice fiscale della società per la quale agisce.
- I dati identificativi del bene per il quale l'offerta è proposta ovvero il numero della procedura e l'indicazione del lotto (in caso di presenza di più lotti).
- L'espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima.
- All'istanza di partecipazione dovranno essere allegati: un assegno circolare non trasferibile intestato al Custode Giudiziale o al Curatore Fallimentare, secondo le indicazioni del singolo avviso, per un importo pari al 10% del prezzo offerto, a titolo di cauzione. Ed inoltre:
- Se l'offerente è persona fisica:
- copia fotostatica del documento di riconoscimento; - copia fotostatica del codice fiscale; - Se l'offerente è persona giuridica:
- copia fotostatica del documento di riconoscimento del legale rappresentante; - copia fotostatica del codice fiscale del legale rappresentante; - certificato recente della Camera di Commercio dal quale risultano i poteri del legale rappresentante.
- Se l'offerente è persona fisica:
- Il partecipante è tenuto a presentarsi all'udienza sopra indicata: l'assenza, senza documentato e giustificato motivo, comporta la perdita di un decimo della cauzione.
- Il bene verrà aggiudicato provvisoriamente a chi avrà effettuato il rilancio più alto. Alla vendita è applicabile l'art. 584 c.p.c. (offerta in aumento del quinto). Resta altresì salva la possibilità del Giudice di sospendere la gara o l'emissione del decreto di trasferimento a norma dell'art. 586 c.p.c..
- Il saldo del prezzo dovrà essere versato entro 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva (settanta giorni dall'incanto), salvo il minor termine proposto dall'aggiudicatario. L'importo delle spese e degli oneri tutti conseguenti all'aggiudicazione sarà indicato, in via presuntiva e salvo conguaglio dal Custode Giudiziale o dal Curatore Fallimentare; esso dovrà essere corrisposto prima della emissione del decreto di trasferimento. In caso di vendita ad opera di creditore fondiario, e salvo richiesta di subentro, l'aggiudicatario verserà all'Istituto mutuante ai sensi dell'art. 41 T.U. n. 385/1993 la parte di prezzo corrispondente al credito ancora spettante per capitale, interessi e spese di esecuzione, salvo più esatta quantificazione all'atto del riparto. L'eventuale residuo del saldo prezzo sarà dovuto al Custode Giudiziale o al Curatore Fallimentare.
L'offerta in aumento di un quinto
Per le sole vendite con incanto, nei dieci giorni successivi all'aggiudicazione provvisoria, chiunque può formulare un'offerta di acquisto che però deve superare di almeno un quinto il valore raggiunto nell'incanto. L'offerta deve essere presentata presso la cancelleria versando una cauzione pari al doppio di quella fissata per l'asta precedente (20%), con le stesse modalità della vendita con incanto. Le offerte inferiori non sono valide e l'immobile rimane a colui che se lo e' aggiudicato in sede di asta.
A seguito di tale offerta viene fissato un nuovo bando d'asta che propone la vendita dell'immobile ad un prezzo base ottenuto dalla somma del valore di aggiudicazione aumentato di un quinto.
Alla gara può partecipare chiunque (tranne il debitore), compresi gli offerenti in aumento e l'aggiudicatario, nonchè gli offerenti del precedente incanto previo versamento o integrazione della cauzione prestata. La mancata partecipazione alla gara comporta la definitività della aggiudicazione provvisoria e la perdita della cauzione versata solo per gli offerenti che abbiano formulato l'offerta in aumento del quinto (e non per coloro che abbiano depositato offerta o conguagliato la cauzione).
L'offerta in aumento di un quinto non è ammissibile nella vendita senza incanto.
Il decreto di trasferimento immobiliare
E' il provvedimento del Giudice mediante il quale il diritto reale è trasferito dal debitore esecutato o dal fallito all'aggiudicatario definitivo, che così ne diviene il nuovo titolare. Esso è l'equivalente del rogito notarile nella compravendita tra privati. Con tale decreto il giudice ordina la cancellazione di tutte le iscrizioni ipotecarie e di tutte le trascrizioni pregiudizievoli gravanti sul bene.
Ogni onere fiscale derivante dalla vendita sarà a carico dell'aggiudicatario. L'immobile viene venduto libero dalle formalità pregiudizievoli che possono essere cancellate: la cancellazione sarà effettuata dal Custode e a spese della procura, salvo espresso esonero da parte dell'aggiudicatario
Gli immobili occupati dai debitori, o da terzi senza titolo opponibile alla procedura, sono dichiarati liberi ed il Giudice, entro il rilascio del decreto di trasferimento, ordina a questi ultimi la liberazione dei beni.
La trascrizione del decreto di trasferimento è a cura della Procedura (esecutiva o fallimentare) mentre le spese sono a carico dell'aggiudicatario.
