COME PARTECIPARE ALLE ASTE
Chi può partecipareTutti (fatta eccezione per il debitore) possono partecipare alle aste giudiziarie, personalmente o a mezzo di procuratore speciale. Non occorre l'assistenza di un legale o altro professionista. Solo gli avvocati possono fare offerte per persone da nominare (art. 579, 2° comma, c.p.c.). Gli immobili e i beni sono stimati da un esperto nominato dal Tribunale.
Aspetti da considerare:
- Prima di presentare la domanda di partecipazione all'asta
- La domanda di partecipazione all'asta
- I costi inerenti la vendita giudiziaria
- Casi Particolari di partecipazione ad un'asta
E' sempre opportuno:
- Verificare in Cancelleria o presso il Custode giudiziale o il Curatore fallimentare, quanto richiesto nell'ordinanza di vendita ed in particolare:
- le modalità per redigere la domanda di partecipazione alla vendita giudiziaria assieme agli importi e all'intestazione degli assegni circolari;
- i termini per partecipare alla vendita giudiziaria come previsti e indicati nell'ordinanza di vendita disposta dal Giudice;
- Consultare la perizia tecnica immobiliare o l'inventario mobiliare, disponibili in Cancelleria, presso il Custode giudiziale o il Curatore fallimentare nonchè su siti web, in quanto ogni bene immobile o bene mobile posto in vendita è stimato da un perito nominato dal Tribunale il quale redige una perizia tecnica, verificando:
- se l'immobile è in regola con la normativa edilizia; - se sussistono abusi e se siano sanabili e la stima delle spese da sostenere; - se l'immobile è occupato e a che titolo (per gli immobili occupati dai debitori o da terzi senza titolo opponibile alla procedura viene ordinata la sua liberazione al massimo entro l'emissione del decreto di trasferimento); - se il bene mobile rispetta le normative di legge in materia di sicurezza; - quali sono le formalità pregiudizievoli gravanti sul bene in vendita e a quanto ammonta il costo per la loro cancellazione; - quale sia l'attuale stato di conservazione, le finiture etc.. - Visitare l'immobile o visionare i beni mobili.
- Chiedere ogni altra utile informazione.
Per partecipare alle vendite giudiziarie è necessario presentare una domanda in bollo presso la competente Cancelleria del Tribunale (Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari o Cancelleria Fallimentare) nei termini indicati nell'ordinanza di vendita disposta dal Giudice.
La domanda dovrà essere accompagnata da assegni circolari non trasferibili a titolo cauzionale e di anticipo spese pari al 10% del prezzo offerto o stabilito dal Giudice nell'ordinanza di vendita.
I costi inerenti la vendita giudiziaria
Oltre al prezzo di aggiudicazione si pagano i soli oneri fiscali (IVA e/o imposta di registro, ipotecarie e catastali in misura proporzionale o fissa) con le agevolazioni di legge, se spettanti, per quanto riguarda i beni immobili (prima casa, imprenditore agricolo, ecc.) e le spese per la trascrizione e la volturazione presso i pubblici registri (Conservatoria R.I. e Catasto). Le vendite non sono gravate da oneri notarili o di mediazione.
La proprietà è trasferita dal giudice con il decreto di trasferimento effettuato il saldo del prezzo, degli oneri fiscali e le spese per la trascrizione e la volturazione presso i pubblici registri. La trascrizione nei registri immobiliari è a cura e a spese della Procedura.
Con l'emissione del decreto di trasferimento il Giudice ordina la cancellazione di tutte le iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli (ipoteche, pignoramenti ecc.). La cancellazione sarà effettuata dal Custode/Curatore e a spese della procedura, salvo espresso esonero da parte dell’aggiudicatario (da formularsi per iscritto via fax o mail al Custode/Curatore entro il termine del saldo prezzo).
Casi Particolari di partecipazione ad un'asta
Se il soggetto che intende partecipare all'asta è una società bisognerà che la domanda di partecipazione sia sottoscritta dal legale rappresentante della medesima e che ad essa sia allegato un recente certificato di iscrizione al registro delle imprese (CCIAA) dal quale risultino la vigenza della Società e gli attuali poteri conferiti al legale rappresentante, che parteciperà all'asta.
Se il soggetto partecipante è una pluralità di persone e/o società, sarà necessario esplicitare nella domanda l'entità delle quote del diritto reale che ognuno di essi intende acquistare.
Se si ha motivo di ritenere che nel giorno dell'incanto non si potrà essere fisicamente presenti all'udienza di vendita, è possibile delegare all'asta un procuratore speciale che dovrà essere munito dell'originale procura speciale notarile da depositare in udienza oppure è possibile dare un mandato "per persona o società da nominare" ad un avvocato.
In quest'ultimo caso il legale incaricato parteciperà all'asta nei limiti del mandato conferitogli e, in caso di aggiudicazione, entro tre giorni dovrà dichiarare in cancelleria l'identità del soggetto in nome e per conto del quale ha partecipato all'incanto e a cui andrà intestato il bene.
In caso di vendita di più lotti distinti nella medesima asta, bisognerà specificare, già in sede di domanda, per quale lotto o lotti si è proposta l'offerta.
