Le Aste Mobiliari
Nel caso di procedura esecutiva mobiliare, ovvero nel caso di procedura fallimentare, si rende necessario, una volta pignorati o inventariati i beni mobili, procedere con la liquidazione degli stessi.
Le vendite mobiliari hanno ad oggetto beni mobili di qualunque genere e natura (macchinari industriali, arredamenti, beni mobili registrati quali autovetture, mezzi di trasporto e sollevamento) intendendosi compresi in tale categoria anche i beni immateriali (marchi, diritti, brevetti, licenze), i crediti commerciali e fiscali e in taluni casi anche aziende o rami d’aziende, partecipazioni societarie.
Le vendite mobiliari possono distinguersi in:
Vendite nell’Ambito delle Esecuzioni Giudiziarie
Nel caso di azione esecutiva positivamente conclusa con il pignoramento di beni mobili, la legge prevede (accanto alla possibilità di chiedere l’assegnazione del bene) la vendita forzata dei beni sottoposti ad esecuzione. La vendita dei beni può essere assolta da un commissionario (art. 532 Cod. Proc. Civ.) ovvero a mezzo di un’asta giudiziaria tradizionale o telematica le cui operazioni possono essere delegate dal Giudice dell’Esecuzione ad un Cancelliere, ad un Ufficiale Giudiziario, ad un istituto all’uopo autorizzato (art. 534 Cod. Proc. Civ.), ma anche ad un notaio, ad un avvocato, ovvero ad un commercialista – (art. 534 bis Cod. Proc. Civ.).
Alle aste possono partecipare tutti (ad esclusione dei soggetti esecutati).
Vendite nell’Ambito delle Procedure Concorsuali
Nell’ambito fallimentare le vendite dei beni mobili sono concluse con le cd. “procedure competitive ex ar. 107 L.F.”: