Come Partecipare alle Aste

Chi Può Presentare l’Offerta

Tutti (fatta eccezione per il debitore) possono partecipare alle aste giudiziarie, personalmente o a mezzo di avvocato munito di procura notarile (ex artt. 571 – 579 c.p.c.). Sempre e solo gli avvocati possono formulare offerta per persona da nominare (ex art. 579 II comma c.p.c.)

Aspetti da considerare:

Prima di Presentare la Domanda di Partecipazione all’Asta

Premesso che l’acquisto tramite asta giudiziale, ovvero procedura competitiva, avviene nello stato di fatto e di diritto in cui si trova il bene oggetto della relativa procedura, è sempre opportuno verificare con estrema attenzione quanto indicato da parte del Professionista Delegato nell’avviso di vendita in particolare:

  • la tipologia della vendita (con incanto o senza incanto, tradizionale o telematica ex DM 32/2015);
  • le modalità per redigere la domanda di partecipazione alla vendita giudiziaria, il prezzo base e l’offerta minima, nonché le modalità per versare la cauzione;
  • ulteriori termini per partecipare alla vendita giudiziaria come previsti e indicati nell’avviso;
  • la perizia immobiliare e/o l’inventario dei beni mobili, disponibili in Cancelleria o presso il Custode Giudiziale/Curatore Fallimentare/Liquidatore Giudiziale, nonchè su siti web ( www.aste.com; www.astalegale.net; www.tribunale.padova.it; ), verificando con scrupolo
    • nel caso di beni immobili:
    1. se il bene è in regola con la normativa tecnico urbanistica;
    2. se il bene presenta eventuali abusi edilizi con previsione di possibile sanatoria (ovvero di abbattimento);
    3. se il bene è occupato e a quale titolo (per gli immobili occupati dal debitore e/o da terzi privi di titolo opponibile alla procedura viene ordinata l’immediata liberazione a cura del Custode nel momento in cui è disposta la vendita);
    4. se il bene è gravato da formalità pregiudizievoli, verificandone la tipologia e la possibilità di cancellazione oltre ai relativi costi per la purgazione;
    5. l’attuale stato di conservazione;
    6. l’eventuale accatastamento e la conformità agli impianti, nonché l’eventuale agibilità;
    • nel caso di beni mobili
    1. se sussista il rispetto delle normative in materia di sicurezza e la conformità alla normativa europea.

I potenziali offerenti potranno richiedere al professionista attraverso il PVP PORTALE DELLE VENDITE PUBBLICHE istituito con il D.L. 83/15 ( pvp.giustizia.it portalevenditepubbliche.giustizia.it  venditepubblichegiustizia.it ) di:

  • visitare l’immobile o visionare i beni mobili ( 560 comma 5, quarto periodo c.p.c. in combinato disposto con il comma 4 bis dell’art. 4 D.L. 59/16 introdotto in sede di conversione dalla L. 119/16);
  • chiedere ogni altra utile informazione.

La Domanda di Partecipazione all’Asta

Per partecipare alle vendite giudiziarie è necessario verificare nell’avviso di vendita:

  • la tipologia della vendita (con o senza incanto, tradizionale o telematica)
  • le singole prescrizioni in ordine alle modalità di presentazione dell’offerta

Parentesi normativa

Dopo la riforma del 2015 (introdotta con dl 83/2015 convertito con modifiche in Legge n. 132/2015) le aste immobiliari – indette dal 27 giugno 2015 – si svolgono quasi esclusivamente con la procedura di “vendita senza incanto” in base alla quale l’offerente presenta la propria offerta in busta chiusa che non sarà considerata efficace se inferiore di oltre 1/4 rispetto al prezzo base indicato nel bando di vendita.

A decorrere dall’11 aprile 2018 sono divenute obbligatorie le vendite telematiche, con la sola eccezione, stabilita all’art. 569, comma 4, c.p.c., così come modificato con d.l. 59/2016, convertito in l. 119/2016, “che sia pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura”.

Le vendite telematiche avvengono secondo le modalità indicate da un decreto ministeriale in base all’art. 161 ter disp att. c.p.c.. Il disposto di cui al citato art. 161 ter disp att. c.p.c. è stato attuato con l’adozione del D.M. 32/2015, il cui articolo 26 rimanda ad ulteriori specifiche tecniche adottate dalla DGSIA per la sua definitiva attuazione. Tali specifiche tecniche sono state pubblicate sul portale dei servizi telematici il 28 giugno 2017.

Le disposizioni sulle vendite telematiche sono operative a decorrere dal 90° giorno dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale che accerta la piena funzionalità del portale delle vendite pubbliche. Tale decreto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.  7 del 10 gennaio 2018 e, quindi, le vendite telematiche sono obbligatorie a decorrere dall’11 aprile 2018.

La presentazione dell’offerta analogica nella vendita senza incanto con modalità tradizionali

Per partecipare occorre presentare offerta di acquisto in carta legale per un prezzo non inferiore a quello a base d’asta ovvero a quello minimo (pari al 75% del prezzo base) e cauzione pari al 10% dell’importo offerto da versarsi mediante assegno circolare non trasferibile intestato al Custode, al Curatore, al Professionista secondo le indicazioni del singolo avviso.

L’offerta è irrevocabile e l’aggiudicazione definitiva.

L’offerta di acquisto (con allegata copia di documento e codice fiscale) e la cauzione vanno inserite in una (prima) busta chiusa a cura dell’offerente che vi annoterà all’esterno:

  1. il nome del giudice o del professionista delegato
  2. il giorno e l’ora fissata per l’esame delle offerte.

La prima busta sarà inserita in una seconda busta che l’offerente presenterà chiusa: il professionista ovvero un suo incaricato vi annoterà:

  1. il nome del depositante, previa sua identificazione;
  2. il nome del giudice o del professionista delegato,
  3. il giorno fissato per l’esame delle offerte.

Le buste esterne saranno aperte dal Professionista delegato/ nel luogo indicato nell’avviso d’asta alle ore 9:00; le buste più interne saranno aperte all’ora fissata per ciascuna vendita.

La presentazione dell’offerta nella vendita con incanto con modalità tradizionali

Per partecipare occorre presentare domanda di partecipazione in carta legale contenente l’indicazione del prezzo offerto unitamente a cauzione pari al 10% del prezzo base d’asta, con assegno circolare non trasferibile intestato come da bando d’asta.

La domanda è revocabile, ma la mancata partecipazione all’asta senza giustificato motivo può comportare la perdita di 1/10 della cauzione versata che verrà trattenuta ai sensi dell’art. 580 c.p.c..

L’aggiudicazione al miglior offerente è provvisoria perché nei 10 giorni successivi all’aggiudicazione è possibile la presentazione di offerte da parte di altri soggetti purchè superino di 1/5 il prezzo di aggiudicazione.

In ogni caso

Le offerte di acquisto e le domande di partecipazione all’asta vanno presentate entro le h. 12 del giorno precedente la vendita presso il luogo indicato nell’avviso. Se il giorno precedente la vendita è festivo o prefestivo le offerte d’acquisto e le domande di partecipazione all’asta vanno presentate entro le h. 12 del giorno feriale immediatamente antecedente (il sabato è considerato giorno festivo).

La presentazione dell’offerta nella vendita senza incanto con modalità telematiche

L’offerta telematica deve contenere tutti i dati relativi alla descrizione della procedura e del lotto alla cui vendita l’offerente intende partecipare, nonché gli elementi soggettivi atti ad identificare l’offerente ed a contattarlo (anche tramite e-mail ed SMS) nonché il prezzo offerto, mediante l’indicazione del CRO identificativo del bonifico effettuato e del conto corrente di provenienza della somma, in modo da assicurare la restituzione delle cauzioni.

In base alle specifiche tecniche il modulo per le offerte telematiche potrà essere attivato dall’offerente partendo dal sito del gestore della vendita telematica, il cui collegamento è assicurato dal portale delle vendite pubbliche.

L’offerta

  1. può essere sottoscritta con firma digitale e trasmessa mediante posta elettronica certificata (art. 12, comma 5, d.m. 32/2015);
  2. può essere trasmessa mediante «casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica» che sostituisce la firma dell’offerta se il gestore del servizio di posta elettronica certificata attesti nel messaggio o in un suo allegato di aver rilasciato le credenziali di accesso in conformità a quanto previsto dall’articolo 13, commi 2 e 3 del d.m. 32/15 e, quindi, previa identificazione del richiedente, identificazione che può avvenire anche per via telematica, mediante la trasmissione al gestore di una copia informatica per immagine, anche non sottoscritta con firma elettronica, di un documento analogico di identità del richiedente.

L’invio

deve avvenire richiedendo la ricevuta di avvenuta consegna completa del messaggio di posta elettronica consegnato (a norma dell’articolo 6, comma 4 del d.p.r. 68/2005), in modo che l’offerente abbia sempre a disposizione la prova sia della trasmissione dell’offerta che del suo contenuto e degli allegati trasmessi con essa.

I Costi Inerenti la Vendita Giudiziaria

Nelle Esecuzioni immobiliari le vendite non sono gravate da costi di mediazione e da ulteriori oneri notarili eccezion fatta per la quota di compenso spettante al Custode Delegato per la sola attività riferita alla predisposizione del decreto di trasferimento.

Pertanto, oltre al prezzo di aggiudicazione, l’aggiudicatario è tenuto a pagare i seguenti oneri:

  • I.V.A. e/o imposta di registro come per Legge;
  • ipotecarie e catastali in misura proporzionale o fissa, con le agevolazioni di legge nel caso di acquisto – solo a titolo esemplificativo e non esaustivo – di unità immobiliare cd. prima casa e/o per acquisti da parte di imprenditore agricolo, ovvero per altre tipologie di agevolazioni;
  • le spese per la trascrizione e la volturazione presso i pubblici registri (Conservatoria R.I. e Catasto);
  • la quota parte del compenso spettante al Custode Delegato alla vendita per la sola fase riferita alla predisposizione del Decreto di Trasferimento.

La proprietà viene infatti trasferita con decreto di trasferimento (a firma del Magistrato) una volta effettuato: il saldo del prezzo del bene aggiudicato, il pagamento di tutti gli oneri fiscali liquidati dall’Agenzia Entrate, il pagamento delle spese per la trascrizione e volturazione presso i pubblici registri nonché la quota parte del compenso spettante al Custode Delegato.

Con l’emissione del decreto di trasferimento il Giudice ordina la cancellazione di tutte le iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli (ipoteche, pignoramenti ecc.).

La cancellazione sarà effettuata dal Custode Delegato e a spese della procedura, salvo espresso esonero da parte dell’aggiudicatario (da formularsi per iscritto via fax o mail al Custode Delegato entro il termine del saldo prezzo).

Nelle procedure concorsuali (fallimenti, concordati preventivi e fallimentari, nelle ipotesi di vendita mediante “procedura competitiva”) la proprietà è invece trasferita con rogito notarile. L’onorario notarile (equivalente a quello di una normale compravendita, quindi solitamente pari allo 0,5-1% del prezzo di acquisto) ed i costi della trascrizione, effettuata dallo stesso Notaio, sono a carico dell’aggiudicatario; le cancellazioni dei gravami (sempre a cura del Notaio) rimangono a carico della Procedura stessa (anche in questo caso, salvo espresso esonero dell’aggiudicatario da formularsi per iscritto via fax o mail al Curatore entro il termine del saldo prezzo).

Casi Particolari di Partecipazione ad un’Asta

  • Se il soggetto che intende partecipare all’asta è una società è necessario che la domanda di partecipazione sia sottoscritta dal legale rappresentante della medesima e che ad essa sia allegato un recente certificato di iscrizione al registro delle imprese (C.C.I.A.A.) dal quale risultino la vigenza della Società e gli attuali poteri conferiti al legale rappresentante, che parteciperà all’asta.
  • Se il soggetto partecipante è una pluralità di persone e/o società, sarà necessario esplicitare nella domanda l’entità delle quote del diritto reale che ognuno di essi intende acquistare.
    Nell’ipotesi di offerta con modalità tradizionale (cartacea) se si ha motivo di ritenere che nel giorno della vendita non si potrà essere fisicamente presenti è possibile delegare per la partecipazione all’eventuale gara un avvocato munito di procura notarile di data anteriore a quella fissata per la vendita che verrà acquisita agli atti.
  • Per i coniugi in comunione dei beni è sufficiente che uno dei due depositi la domanda di partecipazione e si presenti all’asta: l’immobile eventualmente aggiudicato entrerà automaticamente in comunione. Nel caso si voglia invece evitare questo, il coniuge che vorrà risultare esclusivo titolare del bene dovrà partecipare singolarmente alla gara, precisando nella domanda che esso non cadrà in comunione riservandosi di produrre, in caso di aggiudicazione, idonea dichiarazione resa ai sensi dell’art.179 c.c. stipulata con atto notarile.
  • Nel caso di coniugi in regime di separazione dei beni che vogliono acquistare in comunione un immobile è sufficiente che i coniugi partecipino congiuntamente all’acquisto sottoscrivendo la domanda di partecipazione e partecipando entrambi all’asta. L’eventuale acquisto sarà soggetto alla disciplina della comunione ordinaria, regolata dagli artt. 1100 e ss. c.c., senza necessità di ricorrere a modificare l’attuale regime patrimoniale mediante apposite convenzioni matrimoniali (artt. 162 e ss. c.c.).
  • In caso di unioni civili e contratti di convivenza (Legge Cirinnà L.n. 76/2016) è necessario che gli offerenti producano:
    • offerenti uniti civilmente: estratto proveniente dal Registro Unioni Civili;
    • conviventi: certificato anagrafico o lo stato di famiglia o di residenza, unitamente al contratto di convivenza, se stipulato.
  • In caso di offerta presentata da parte di più soggetti congiuntamente è necessaria la compilazione di un unico modulo di partecipazione, con i dati e la sottoscrizione di tutti gli offerenti e con l’indicazione delle quote (anche non paritarie) e dei diritti inerenti l’intestazione dell’immobile, anche nell’eventualità in cui gli offerenti non intervenissero personalmente in asta, ma decidessero di farsi rappresentare da un procuratore (leggasi avvocato) speciale.